Obblighi del costruttore e documentazione da fornire secondo CEI EN 61439

Obblighi del costruttore e documentazione da fornire

Ai fini puramente giuridici, il costruttore del quadro deve obbligatoriamente:

  • realizzarlo a regola d’arte;
  • targhettarlo e marcarlo CE in modo visibile e leggibile;
  • allegargli i manuali d’uso e manutenzione dei componenti e del quadro stesso (sono in genere a corredo degli stessi);
  • redigerne e conservarne il fascicolo tecnico (direttiva BT);

In aggiunta le norme tecniche CEI EN 61439 richiedono per il quadro:

  • il rispetto integrale delle procedure di progetto, montaggio e collaudo descritte nei fascicoli relativi (CEI EN 61439-1 più i fascicoli specifici pertinenti il quadro in oggetto);
  • l’apposizione di una targhetta più ricca con, oltre al marchio CE, al nome del costruttore e alla matricola, anche l’anno di fabbricazione e la specifica norma tecnica di riferimento;
  • in allegato una documentazione tecnica specifica riportante le caratteristiche e le prestazioni nominali e le altre raccomandazioni e indicazioni per un impiego ottimale;

Seppure non espressamente richiesto, per testimoniare la qualità e la completezza, per il collaudo è utile adottare dei moduli analitici, nei quali compaiano tutte le verifiche, anche di dettaglio. In questo modo si possono stralciare una per volta le varie voci per assicurarsi di avere compiuto tutte le operazioni richieste. Si riporta nel seguito un esempio di check-list delle prove individuali.

Check-list prove individuali secondo CEI EN 61439