Impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile: obblighi di legge
Obbligo di realizzazione impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
Il dlgs prevede l’obbligo per i nuovi edifici o per quelli sottoposti a ristrutturazione rilevante di installare impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (art. 11 comma 1).
Iniziamo ad identificare cosa si intende per edificio di nuova costruzione ed edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante.
L’edificio di nuova costruzione è l’edificio per cui la richiesta del pertinente titolo edilizio (permesso di costruire o comunque altra denominazione) è stata presentata dopo il 29 marzo 2011 ovvero dopo l’entrata in vigore del decreto (art. 2, comma 1, lettera n).
La ristrutturazione è invece considerata rilevante in caso di demolizione e ricostruzione dell’edificio anche se in manutenzione straordinaria oppure in caso di edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro (art. 2, comma1, lettera m).
Sino al 29 settembre 2011 (180 giorni dall’entrata in vigore del dlgs) l’obbligo vige solo se il comune in cui verrà realizzato l’edificio ha riportato all’interno del proprio regolamento edilizio quanto previsto dal Dlgs 28/2011. Dal 30 settembre in poi (ovvero superati i 180 giorni dall’entrata in vigore del dlgs) è fatto obbligo al progettista dell’edificio di ottemperare alle richieste del Dlgs 28/2011 anche se non esplicitamente indicate nel regolamento edilizio del comune in cui l’edificio verrà realizzato.