Campi Elettromagnetici e Cabine MT/BT

Sezione 2 – Contesto legislativo nazionale in materia di campi elettromagnetici e tutela della salute

La ricerca scientifica a livello internazionale, condotta soprattutto dalla Commissione internazionale sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP), ha sino ad oggi evidenziato effetti sanitari solo di tipo “acuto” (cioè immediati): in linea con tale indicazione si era mosso il legislatore italiano con il D.P.C.M. del 23 aprile 1992 relativo ai “Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno” (pubblicato sulla G.U. n. 104 del 6 maggio 1992) e successivo DPCM del 28 settembre 1995 (pubblicato sulla G.U. n. 232 del 4 ottobre 1995) che stabilisce le norme tecniche procedurali di attuazione del precedente relativamente agli elettrodotti.
In tabella 1 sono riassunti i limiti di esposizione fissati dal D.P.C.M. del 23 aprile 1992.

In conseguenza della promulgazione della legge quadro sull’inquinamento elettromagnetico n. 36 del 22 febbraio 2001 il legislatore ha previsto l’approvazione di tre decreti attuativi per la determinazione rispettivamente di:

  • limiti delle esposizioni ai campi elettromagnetici a 50 Hz per la popolazione
  • limiti delle esposizioni a campi fino da 100 kHz a 3 GHz per la popolazione
  • limiti per i lavoratori

Tali decreti, a titolo di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine dell’esposizione ai campi elettromagnetici non precedentemente considerati, prevedono la definizione sia di limiti massimi di intensità di campo da non superare in alcun caso (limiti di esposizione) sia di limiti inferiori intesi come valori di attenzione e obiettivi di qualità da raggiungere.
Per quanto attiene alle basse frequenze, nella G.U. n. 200 del 29 agosto 2003 è stato pubblicato il D.P.C.M. 8 luglio 2003 relativo alla “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”.
Tale D.P.C.M. in sostanza conferma i limiti di esposizione massima stabiliti nel 1992 aggiungendo ulteriori soglie di esposizione più restrittive in aree particolarmente sensibili quali scuole, abitazioni ecc.
All’art. 1 comma 3 il D.P.C.M. precisa inoltre che a tutela delle esposizioni a campi a frequenze comprese tra 0 Hz e 100 kHz, generati da sorgenti non riconducibili agli elettrodotti (ai fini del decreto gli elettrodotti comprendono le linee elettriche, le sottostazioni e le cabine di trasformazione, comprese le cabine MT/BT), si applica l’insieme completo delle restrizioni stabilite nella raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 12 luglio 1999 pubblicata nella G.U.C.E. n. 199 del 30 luglio 1999, che risulta rettificata dalla direttiva europea 2004/40/CE e recepita dallo stato italiano tramite il D.Lgs. n. 257 del 19/11/2007 e integrato nel testo unico della sicurezza (D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008).
In tabella 2 sono riassunti i limiti di esposizione fissati dal D.P.C.M. del 8 luglio 2003.

Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, al titolo VIII Capo IV – protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici – recepisce la direttiva europea 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)” (vedi contesto legislativo internazionale).

Abbiamo infine il DM 29-05-08 che fornisce una metodologia di calcolo per la valutazione della distanza di prima approssimazione da mantenere da elettrodotti e da cabine di trasformazione realizzate secondo standard di riferimento nazionali per soddisfare gli obiettivi di qualità indicati dal D.P.C.M. 8 luglio 2003.