Impianti Rivelazione Incendi: Obblighi di Legge

Sezione 2 – Obblighi di legge sull’installazione degli impianti di rivelazione incendi.

In linea di principio la decisione di installare un impianto di rivelazione incendi spetta al proprietario della struttura o al datore di lavoro sulla base della valutazione del rischio di incendio.
Esistono tuttavia alcune disposizioni di prevenzione incendi e/o sicurezza sul lavoro che ne richiedono esplicitamente l’installazione per alcune attività.

Richiamiamole brevemente:

  • nelle attività commerciali di superficie superiore a 400 mq (DM 27/07/2010)
  • negli uffici di nuova realizzazione con più di 100 persone presenti (DM 22/02/2006)
  • nelle strutture alberghiere con più di 100 posti letto (DM 9/4/94)
  • nelle strutture alberghiere con più di 25 posti letto limitatamente ai depositi di materiale combustibile di superficie superiore a 12 mq (DM 9/4/94)
  • nelle scuole con più di 100 persone presenti limitatamente ai locali che presentano carico di incendio superiore a 30 kg/mq (DM 26/8/92)
  • nelle strutture sanitarie e negli ospedali (DM 18/9/02)
  • nei locali di pubblico spettacolo limitatamente agli ambienti con carico d’incendio superiore a 30 kg/mq ed alle condotte di condizionamento e ventilazione a servizio di più compartimenti (DM 19/8/96)
  • negli impianti sportivi al chiuso con numero di spettatori superiore a 1000 (DM 18/3/96)
  • negli ambienti interni di impianti sportivi all’aperto con numero di spettatori superiore a 5000 (DM 18/3/96)
  • negli impianti sportivi di qualsiasi tipologia limitatamente ai depositi di materiale combustibile aventi superficie superiore a 25 mq (DM 18/3/96)
  • negli edifici di interesse storico ed artistico quali musei, gallerie, biblioteche, ecc. (DM 20/5/92 n.569 per i musei e DPR 30/6/95 n.418 per le biblioteche)
  • nelle stazioni delle metropolitane (DM 11/1/88)
  • nei depositi di GPL aventi capacità superiore a 200.000 kg (DM 13/10/94)
  • Nelle attività estrattive condotte mediante perforazione quali cave e miniere (DM 25/11/96 n.624)