Diffusione Sonora per Evacuazione – Obblighi di Legge

Sezione 2 – Obblighi di legge

In linea di principio la decisione di installare un impianto di diffusione sonora per evacuazione spetta al proprietario della struttura o al datore di lavoro sulla base della valutazione dei rischi.
Esistono tuttavia alcune disposizioni di prevenzione incendi e/o sicurezza sul lavoro che ne richiedono esplicitamente l’installazione per alcune attività.

  • nelle attività commerciali di superficie superiore a 400 mq (DM 27/07/2010)
  • negli uffici con più di 100 persone (DM 22/02/2006)
  • nei locali di pubblico spettacolo (DM 19/8/96)
  • nelle strutture alberghiere con più di 25 posti letto (DM 9/4/94)
  • nelle scuole con più di 500 persone (DM 26/8/92)
  • nelle strutture sanitarie e negli ospedali (DM 18/9/02)
  • negli impianti sportivi con numero di spettatori superiore a 100 (DM 18/3/96)
  • negli edifici di interesse storico ed artistico quali musei, gallerie, biblioteche, ecc. (DM 20/5/92 n.569 per i musei e DPR 30/6/95 n.418 per le biblioteche)
  • nelle stazioni delle metropolitane (DM 11/1/88)