Cancelli Automatici – Direttiva Prodotti da Costruzione

Direttiva prodotti da costruzione

27- Sono applicabili le procedure di attestazione della conformità alla Direttiva Prodotti da Costruzione per porte e cancelli motorizzati?
La norma EN13241-1 (norma armonizzata secondo le Direttive Prodotti da Costruzione e Direttiva Macchine) è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 67/7 del 17 marzo 2004. Dal 1° maggio 2004 è iniziato il periodo transitorio in cui l’applicazione è facoltativa. Dal 1° maggio 2005 l’applicazione è obbligatoria.

28- A quali prodotti si applica la norma EN13241-1?
Si applica a tutti i tipi di porte, sia manuali che motorizzate, usate per il passaggio di persone e veicoli in ambienti industriali, commerciali e residenziali. Con il termine “porta” si intendono tutti i tipi di porte, portoni basculanti o sezionali, cancelli, barriere stradali, serrande ecc.
Tra le esclusioni troviamo: porte pedonali manuali inferiori a 6,25 m²; porte pedonali motorizzate (trattate da prEN 12650-1); porte taglia-fuoco (trattate da prEN 13241-2) e barriere usate solo per il passaggio di veicoli.


29- Quali sono i requisiti principali della norma EN13241-1?
La norma specifica i requisiti di sicurezza e prestazionali delle porte; prescrive che il produttore dichiari queste caratteristiche; richiede l’esecuzione di prove per dimostrare tali caratteristiche (alcune con l’intervento di un organismo notificato).
Prescrive inoltre che il produttore tenga sotto controllo la propria produzione per assicurare che le prestazioni misurate sui campioni di prova vengano mantenute nella produzione corrente.

30- La norma EN13241-1 si applica agli automatismi?
No; nessuno dei requisiti si applica direttamente agli automatismi, in alcuni casi ne sono comunque coinvolti indirettamente.

31- Chi e’ l’organismo notificato?
Nella norma EN 13241-1 è previsto che le procedure per l’attestazione di conformità di porte e cancelli industriali, commerciali e da garage devono essere svolte secondo il “sistema 3”, così come definito nella Direttiva Prodotti da Costruzione.
Nel sistema 3 viene richiesto un “Organismo Notificato” per le prove iniziali di tipo sul prodotto.
L’organismo notificato è una parte terza, tipicamente un laboratorio di prove che ha ottenuto (in Italia) dal “Ministero delle attività produttive” notifica ed abilitazione all’attività’ di certificazione CE ai sensi della direttiva 89/106/CE (Direttiva Prodotti da Costruzione).