Campi Elettromagnetici e Cabine MT/BT

Sezione 3 – Contesto legislativo internazionale in materia di campi elettromagnetici e tutela della salute

A livello europeo, nel 1999 la Commissione predisposta dalla Comunità Europea ha elaborato una raccomandazione per gli stati membri sul tema dell’esposizione ai campi elettromagnetici.
Il documento finale è stato pubblicato sulla G.U.C.E. delle Comunità Europee il 30 luglio 1999, come “Raccomandazione del Consiglio del 12 luglio 1999, relativa alla limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 a 300GHz” (1999/519/CE).
La raccomandazione riporta due tabelle, una relativa ai “limiti di base” ed una relativa ai “livelli di riferimento”.
L’obiettivo dei “limiti di base” è di proteggere i tessuti del sistema nervoso centrale nella testa e nel torace dagli effetti gravi da esposizione acuta. Tali limiti si riferiscono a valori di campo difficilmente misurabili: per esempio per il campo a 50 Hz viene fissata una densità di corrente di 2 mA/mq. Di più agevole misurazione sono i “livelli di riferimento” ottenuti dai limiti precedenti nella situazione di massimo accoppiamento fra campo e individuo esposto.
In tabella 3 si riportano i “limiti di riferimento” di esposizione secondo la 1999/519/CE.

Si evidenzia che tale raccomandazione europea è stata riconosciuta solo nel 2003 appunto dal D.P.C.M. del 8 luglio 2003, che gli attribuisce valenza normativa solo per gli aspetti che non sono stati trattati dallo stesso D.P.C.M.
Successivamente a livello europeo nell’anno 2004 la Commissione predisposta dalla Comunità Europea ha elaborato una rettifica con la direttiva 2004/40/CE “prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)”. Il documento finale è stato pubblicato sulla G.U. dell’Unione europea L159 del 30 aprile 2004.
La direttiva riporta due tabelle, una relativa ai limiti di esposizione ed una relativa ai limiti di azione per i campi elettromagnetici.
I valori limite di esposizione rappresentano i limiti di esposizione a campi elettromagnetici che sono basati direttamente sugli effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce che i lavoratori esposti ai campi elettromagnetici sono protetti contro tutti gli effetti nocivi per la salute conosciuti.
I valori di azione rappresentano l’entità dei parametri direttamente misurabili, espressi in termini di campo elettrico (E), intensità di campo magnetico (H), induzione magnetica (B) e densità di potenza (S), che determinano l’obbligo di adottare una o più delle misure specificate nella presente direttiva. Il rispetto di questi valori assicura il rispetto dei pertinenti valori limite di esposizione.
In tabella 4 si riportano i “valori di azione” per lavoratori esposti secondo la 2004/40/CE.